Cumo Logo

News

Al momento dell’immatricolazione/iscrizione, occorrerà pagare soltanto la tassa regionale per il diritto allo studio (140 euro) e il bollo virtuale (16 euro) per un impiorto complessivo di 156 euro.
Le restanti somme vengono inglobate nel Contributo Omnicomprensivo Annuale (COA).

L’importo individuale del Contributo Onnicomprensivo Annuale è calcolato in base a criteri di reddito, merito e situazione personale dello studente.
Il Contributo Onnicomprensivo Annuale massimo è pari a 1.800,00 € nella classe più alta di reddito.

A) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO ANNUALE IN BASE ALLE CLASSI REDDITO ISEE-U

Gli studenti che intendono usufruire della determinazione del contributo onnicomprensivo annuale in base alle classi di reddito devono presentare l’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato specificatamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE- U), riferita al nucleo familiare di appartenenza. In mancanza lo studente è collocato d’ufficio nella fascia contributiva più alta.
Le attestazioni ISEE-U sono soggette ai controlli e a verifiche e, in caso di dichiarazioni non veritiere, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti ed, in particolare, quelle previste dall’art. 10, comma 3, del D. Lgs. 68/2012.
Per informazioni di maggior dettaglio sulla attestazione ISEE-U si rinvia a:

B) ESONERI E RIDUZIONI PER MERITO E REDDITO PREVISTI DALLA LEGGE

(1)    Esonero totale per reddito e merito per studenti con regolarità di iscrizione
Sono  esonerati  dal  pagamento  del  contributo  onnicomprensivo  annuale  gli  studenti  che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
i.   appartengonoa un nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore o uguale a 13.000,00 €;
ii.   sono iscritti all’Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ad esempio sono ancora regolari gli immatricolati dal 2016- 17, iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale);
iii.   nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2019, almeno 10 crediti formativi universitari;  nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2019, almeno 25 crediti formativi.
Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, non si considera il merito.

(2)    Esonero parziale per reddito e merito
Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia compreso tra 13.001,00 € e 30.000,00 € il contributo onnicomprensivo annuale è pari al 7% della quota di ISEE-U eccedente 13.000,00 €  dai valori  delle fasce di contribuzione stabilite dall’Ateneo, se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) sono iscritti all’Università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno (ad esempio sono  ancora regolari gli immatricolati 2016/2017 iscritti al 1° F.C. di un corso di studio triennale);
b)  nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto 2019, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto 2019, almeno 25 crediti formativi universitari. Non si considera il merito in caso di iscrizione al primo anno.
Per gli studenti che appartengono al nucleo familiare il cui ISEE-U sia inferiore a 30.000,00 € che soddisfano solo il requisito del merito il contributo onnicomprensivo annuale è pari al 10,5 % della quota di ISEE-U eccedente 13.000,00 €, con un contributo minimo di 200,00 €.

C) GRADUAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA AI CORSI DI LIVELLO UNIVERSITARIO ED ESONERI DALLE TASSE E DAI CONTRIBUTI, PREVISTI DALL’ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2012, N. 68

L’Università esonera dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) gli studenti:
(1)    che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio (art. 9, comma 2, primo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
(2)    con  disabilità,  con  riconoscimento  di  handicap  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1,  della  legge  5 febbraio 1992, n, 104 o con invalidità pari o superiore al 66% (art. 9, comma 2, secondo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68) che inseriscano nella procedura di iscrizione on line copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell’iscrizione;
(3)   agli studenti con disabilità tra il 31% e il 65% compreso si riconosce una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%. Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo;
(4)   stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all’articolo 8, comma 2, d.lgs. 68/2012, preventivamente comunicati dall’Università o dall’istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri (art. 9, comma 3, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
(5)    costretti  ad  interrompere  gli  studi  a  causa  di  infermità  gravi  e  prolungate  debitamente certificate in tale periodo (art. 9, comma 4, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68);
(6)   che  intendano  ricongiungere  la  loro  carriera  dopo  un  periodo  di  interruzione  degli  studi  di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso pari ad 155,00 € per ciascun anno accademico per il quale non è stato effettuato l’iscrizione (art. 9, comma 5, D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68)

Gli  studenti  che  beneficiano  delle  disposizioni  sub  (5)  e  (6)  non  possono  effettuare  negli  anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

In tutti i casi è sempre dovuta l’imposta di bollo.

D) ALTRI ESONERI E RIDUZIONI PREVISTI DALL’ATENEO

L’Ateneo nell’ambito della propria autonomia ha previsto altre ipotesi di esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e/o di riduzione dello stesso secondo le modalità e con le indicazioni di seguito individuate. In particolare:

(1)  Esonero    dal    pagamento    del    contributo    onnicomprensivo    annuale    per    gli    studenti immatricolandi centisti e centisti con lode che hanno conseguito il diploma nell’anno di immatricolazione solo per il primo anno del Corso di laurea (art. 2, comma 6 Regolamento);

(2)  Esonero con percorso netto per gli studenti centisti e centisti con lode diplomati nell’anno scolastico dell’immatricolazione ed immatricolati nei CdL Triennali e CdL Magistrali CU dell’ Ateneo di Messina: il I anno contributo onnicomprensivo zero per esonero centisti. Negli anni successivi, lo studente con regolarità di iscrizione, che abbia conseguito tutti i crediti previsti nel piano di studi, entro il 30 settembre, con una votazione media ponderata di 28/30 (così come calcolato su Esse3), negli anni precedenti  a quello di iscrizione, il  contributo onnicomprensivo sarà pari a zero.

(3)  Esonero  dal  pagamento  del  contributo  onnicomprensivo  annuale  per  gli  studenti-atleti individuati secondo le prescrizioni del Regolamento 94/2018;

(4) agli studenti immatricolati non residenti in possesso di titolo conseguito all’estero devono pagare per l’immatricolazione ad un corso di studio di primo o secondo ciclo un COA dell’ammontare pari ad 750,00 € (v. delibera CdA del 31 gennaio 2018 prot. n. 21686);

(5)  agli studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare godono di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale fino a 80,00 € per il secondo componente e fino a 150,00 € dal terzo componente in poi, a condizione che siano regolarmente iscritti e abbiano presentato ciascuno il proprio ISEE-U. Resta fermo il pagamento della Tassa regionale e dell’imposta di bollo;

(6)  agli studenti iscritti a tempo parziale a un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste dal precedente punto 3 (delibera CdA del 27 novembre 2017 prot. n. 91345);

(7)  agli studenti dipendenti dell’Ateneo o dell’Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste dal precedente punto 3 (delibera CdA del 27 novembre 2017 prot. n. 91345);

(8)  agli studenti figli di dipendenti dell’Ateneo, appartenenti alla categoria del Personale Tecnico Amministrativo,  o di dipendenti dell’Unilav SCpA iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 15 % del contributo onnicomprensivo annuale calcolato con le modalità previste dal precedente punto 3;

(9)  agli studenti laureandi che non siano riusciti ad acquisire tutti i crediti formativi universitari entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno corrente si autorizza l’iscrizione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, senza aggravio di mora a condizione che conseguano il titolo accademico nella sezione di recupero di marzo 2020. Tale categoria di studenti sarà tenuta al pagamento del 50% del contributo onnicomprensivo annuale da versare in unica rata il 28 febbraio dell’anno successivo. Qualora il conseguimento del titolo non avvenga durante la sessione di laurea di Marzo, lo studente è tenuto al pagamento della restante quota del 50% del COA, secondo le scadenze già fissate per il pagamento dell’ultima rata;

(10) agli studenti che frequentano i Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, in relazione ai vincoli Ministeriali (art. 7 comma 3 Decreto Interministeriale 119 del 19/02/2009) riguardanti il numero di sedute di laurea previste per ogni anno accademico, gli appelli di esame di febbraio e marzo saranno considerati come straordinari per gli studenti iscritti almeno al terzo anno uscente e per gli studenti iscritti come fuori corso finale. Pertanto, i predetti studenti, non saranno tenuti a rinnovare l’iscrizione per l’Anno Accademico corrente se conseguiranno il titolo entro aprile dello stesso anno accademico.

In caso lo studente rientri tra più diverse tipologie di esenzione, si applica quella economicamente più vantaggiosa.

E) STUDENTI CON DISABILITÀ

L’Università esonera dal contributo onnicomprensivo annuale (COA) gli studenti:

  • con  disabilità,  con  riconoscimento  di  handicap  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  1,  della  legge  5 febbraio 1992, n, 104 o con invalidità pari o superiore al 66% (art. 9, comma 2, secondo alinea D.Lvo 29 marzo 2012, n. 68) che inseriscano nella procedura di iscrizione on line copia del verbale di invalidità civile attestante percentuale e tipologia di disabilità, in corso di validità al momento dell’iscrizione;
  • agli studenti con disabilità tra il 31% e il 65% compreso si riconosce una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%. Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo;

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento (art. 9 comma 2, del D. L.gvo 29 marzo 2012, n° 68) dovranno versare, quindi, esclusivamente l’importo di € 156,00 (= € 140,00 tassa regionale per il diritto allo studio ed € 16,00 bollo virtuale).

F) “CENTISTI” CON E SENZA LODE

Gli studenti che si immatricolano e i quali hanno conseguito in tutta Italia il diploma di maturità nell’anno di immatricolazione con la votazione di 100 o di 100 con lode, vengono esonerati dal pagamento del contributo annuale onnicomprensivo per il primo anno del Corso di Laurea.

Dovranno versare, pertanto, esclusivamente l’importo di € 156,00 (= € 140 tassa regionale per il diritto allo studio ed € 16 bollo virtuale).

Inoltre, negli anni successivi al primo, lo studente Centista con regolarità di iscrizione e che, in ciascuno degli anni precedenti, abbia conseguito tutti i crediti previsti nel piano di studi con una votazione media di 28/30 (così come calcolato su Esse3) è esonerato dal pagamento del contributo annuale onnicomprensivo.

G) FAMIGLIE CON PIÙ COMPONENTI ISCRITTI

Unime conferma il proprio impegno a favore delle famiglie con più componenti che hanno scelto l’Università di Messina.
Gli studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare godranno, sul pagamento del contributo annuale onnicomprensivo, di una riduzione fino a € 80,00 per il secondo componente e fino a € 150,00 dal terzo componente in poi, a condizione che siano regolarmente iscritti e abbiano presentato ciascuno il proprio ISEE-U. Gli stessi saranno tenuti al pagamento dell’importo di € 156,00 (= € 140 tassa regionale per il diritto allo studio ed € 16 bollo virtuale).

H) BENEFICI E.R.S.U. PER IL 100% DEGLI IDONEI

Il 100% degli studenti Unime idonei beneficia delle borse di studio erogate annualmente dall’ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) di Messina, destinate in particolare alle persone con i redditi più bassi. Ciò grazie alla sinergia tra Università ed ERSU. Un dato particolarmente significativo, se comparato alla media nazionale che vede, invece, beneficiari solo 3 studenti su 4 idonei, o ancor più alla media siciliana, solo 2 su 4.

I) STUDENTI-ATLETI

Dall’A.A. 2018/19 Unime supporta gli studenti-atleti che praticano attività sportiva ad alti livelli: lo studente-atleta avrà diritto all’esonero dalle tasse universitarie e la possibilità di concordare con i docenti una diversa data d’esame, nel caso in cui questa coincida con il periodo di una competizione. L’Ateneo dispone, tra l’altro, di uno dei più importanti poli sportivi a livello nazionale.